La direttiva PED (97/23/EC): introduzione

La Direttiva PED (Pressure Equipment Directive) 97/23/EC è una direttiva europea recepita in Italia con il D.L. 93/2000 ed obbligatoria dal 31 maggio 2002. Essa disciplina la “progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0.5 bar”. Si tratta di una direttiva valida in tutta l’Unione Europea, in Svizzera, Norvegia, Islanda e numerosi altri paesi che riconoscono la direttiva. Il suo scopo è armonizzare le norme nazionali per promuovere la libera circolazione degli apparecchi sottoposti a pressione. Pur trattandosi di una normativa di prodotto, essa promuove di fatto anche la circolazione dei servizi di ingegneria.

Pressione
Il primo requisito che deve possedere l’apparecchiatura per ricadere nell’ambito PED è l’essere sottoposto ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0.5 bar. Si tratta ovviamente di una pressione relativa, che per maggior chiarezza potremmo definire come 0,5 barg. Qualcuno chiede se si tratta di una pressione operativa o di progetto. La norma parla di “pressione massima ammissibile“. Di fatto l’esperienza dimostra che se si ipotizza per un impianto una certa pressione di funzionamento conviene dimensionare e validare l’insieme per una pressione maggiore, sia per una questione di sicurezza, sia per poter avere del margine qualora si decida di far lavorare l’impianto a pressioni superiori qualora ad esempio si desideri migliorare il rendimento di un processo.

Campo di applicazione

Come asserisce l’art.1, la PED “si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0.5 bar. […] Per “attrezzature a pressione” si intendono recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione. Se del caso, le attrezzature a pressione comprendono elementi annessi a parte pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili, ecc. […]. Per “tubazioni” si intendono i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. […]. Per “insiemi” si intendono varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.”

Vi sono alcune esclusioni. Vediamo le principali:

  • le condotte
  • le reti di acqua
  • le bombole per il trasporto di gas. Esse sono oggetto di una direttiva specifica (TPED, 1999/36/CE), strettamente imparentata alla PED
  • le tubazioni con DN 25 (vedi PED Category calculator)
  • le attrezzature installate a bordo navi, aeromobili, veicoli a motore, motori, turbine, compressori
  • i termosifoni e tubi per impianti di riscaldamento ad acqua calda
  • le attrezzature al massimo di categoria I contemplati dalle seguenti direttive
  • 2006/42/CE relativa alle macchine (Ex 98/37/CE)
  • 73/23/CEE (Bassa tensione)
  • 93/42/CEE (Dispositivi medici)
  • 94/396/CEE (Apparecchi a gas)
  • 95/16/CE (Ascensori)
  • 94/9/CE (Apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva)

Vige anche l’obbligo di denunciare tutti gli impianti che ricadano sotto l’obbligo di ispezione periodica, come imposto dal DM 329/2004, attualmente in fase di revisione.

Per qualsiasi quesito o richiesta di chiarimento, scrivete a tech@vannella.com.

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